giovedì 23 settembre 2010

ADICO: il diritto dei consumatori al cambio assegni non deve essere leso dalle banche


A quanti è accaduto di recarsi in banca muniti di assegno circolare per ottenerne il pagamento, magari necessitando di liquidità immediata, e vedersi opporre un netto quanto immotivato rifiuto? – si legge nel comunicato diffuso dall’ADICO.

Le scuse, perché spesso di questo si tratta, ovvero di giustificazioni prive di fondamento, sono le più disparate: impossibilità di pagare a persona sconosciuta alla banca, necessità di effettuare controlli sulla disponibilità di liquidi, politica della banca che non prevede pagamenti di assegni a non clienti, ecc.

La normale conclusione di incontri di questo genere è, soprattutto per assegni di importi rilevanti, l’apertura forzata di un conto corrente, a spese del malcapitato cittadino, presso l’istituto di credito emittente l’assegno, spesso unica via per ottenerne il pagamento.

Tale prassi – spiega il presidente dell’ADICO, Carlo Garofolini – è illegittima e contraria alle norme legislative in materia.

Per meglio comprendere l’arbitrarietà di un siffatto comportamento ecco un breve excursus sulla disciplina normativa dell’assegno – a cura degli esperti dell’ADICO – operando una parallela distinzione fra assegno bancario e circolare.

- Assegno Bancario: come può facilmente evincersi dalla semplice lettura del titolo, l’assegno bancario consiste in un ordine, di colui che emette l’assegno, traente, nei confronti della Banca dove risulta aperto il Conto Corrente di riferimento dell’assegno, trattario, di pagare una determinata somma alla persona indicata nel titolo, beneficiario, a presentazione dello stesso.

- Assegno Circolare: l’assegno circolare, invece, consiste in un impegno espresso, da parte della Banca stessa in prima persona, di pagare a vista, alla persona specificata nel titolo, la somma indicata sullo stesso.

Quale, quindi, la differenza pratica fra i due titoli di credito?

La differenza fondamentale fra assegno bancario e circolare, rilevante ai nostri fini, è che, mentre per quanto riguarda il primo la banca riceve un ordine dell’intestatario del carnet assegni, ovvero del traente, di pagare una determinata somma, che potrebbe anche non essere presente sul conto corrente interessato, relativamente al secondo, invece, è la banca stessa che si è impegnata, al momento dell’emissione dell’assegno, a pagare la data somma, a vista, alla persona portatrice del titolo, beneficiaria.

Se nel primo caso, quindi, ci può essere il rischio di insolvenza da parte dell’emittente dell’assegno, per via di un conto corrente privo di sufficiente provvista, nel secondo caso ciò non può avvenire, poiché la somma è stata precedentemente accantonata e messa a disposizione per il pagamento dalla banca stessa, che si è impegnata in prima persona per il saldo.

Non è poi così sbagliato, quindi, equiparare idealmente l’assegno circolare al denaro contante, ciò perché la tal somma, incorporata nel titolo, è effettivamente sicuramente presente e detenuta dall’istituto emittente l’assegno, pronta per essere consegnata a presentazione dell’assegno circolare, previa identificazione certa del portatore intestatario.

Verrà da chiedersi, allora, per quale motivo assegni circolari, soprattutto di una certa consistenza, non vengono praticamente mai pagati a vista al beneficiario (a meno che questi non sia cliente della banca emittente)?

Purtroppo questa è una prassi consolidata comune a diverse banche italiane che per svariati motivi, spesso preordinati ad una precisa politica commerciale, rifiutano puntualmente di onorare i propri doveri, imponendo frequentemente al possessore dell’assegno circolare addirittura l’apertura di un conto corrente presso l’istituto di credito per poterlo incassare.

Questo, tuttavia, è un comportamento contrario alla legge e, conseguentemente, da qualificarsi illegittimo.

Dell’assegno circolare si occupa il R.D. 1736 del 1933 stabilendo testualmente, all’art. 82, che l'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato dall'autorità competente, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente.

La legge stessa, quindi, espressamente prevede che la somma incorporata nell’assegno circolare deve essere disponibile al momento dell’emissione e pagabile a vista.

Fonte:ADICO

Nessun commento:

Posta un commento