mercoledì 7 ottobre 2009

La Giustizia Trionfa. Incostituzionale il lodo Alfano

I quindici Giudici della Corte Costituzionale hanno dichiarato illegittimo il lodo Alfano, la decisione è stata presa a maggioranza: 9 a favore, 6 contrari. La Consulta ha bocciato il lodo per violazione dell'art.138 della Costituzione, vale a dire l'obbligo di far ricorso a una legge costituzionale (e non ordinaria come quella usata dal lodo per sospendere i processi nei confronti delle quattro più alte cariche dello Stato). Il lodo è stato bocciato anche per violazione dell'art.3 (principio di uguaglianza).

La Corte Costituzionale ha dichiarato a maggioranza incostituzionale il Lodo Alfano per violazione degli articoli 3 (il principio di eguaglianza) e 138 della Costituzione: si doveva far ricorso a una legge costituzionale e non ordinaria.
Di seguito il comunicato della Corte Costituzionale in merito alla sentenza sul ''Lodo Alfano''.

''La Corte costituzionale, giudicando sulle questioni di legittimità costituzionale poste con le ordinanze n. 397/08 e n. 398/08 del Tribunale di Milano e n. 9/09 del GIP del Tribunale di Roma ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124 per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione. Ha altresì dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione proposte dal GIP del Tribunale di Roma''.

La legge prevedeva la sospensione dei processi penali per il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Consiglio dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione.

Il 18 giugno del 2003 la Camera approva definitivamente la legge n. 140, nella quale si stabilisce fra l'altro l'improcedibilità nei confronti delle prime cinque cariche dello Stato (Presidente della Repubblica, Presidenti di Senato e Camera, Presidente del Consiglio e Presidente della Corte Costituzionale). La legge trattava dell'immunità dei parlamentari ma comprendeva all'art. 1 un'immunità particolare, uno “scudo” per le alte cariche: niente processi penali e sospensione di quelli eventualmente in corso per le massime magistrature del nostro Stato, per tutta la durata del loro mandato. La conseguenza di questa legge fu che il Tribunale di Milano, davanti al quale si stava celebrando il processo Sme che vedeva coinvolto, tra gli altri, il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, sollevò presso la Consulta la questione di legittimità costituzionale.

La Corte Costituzionale, nel gennaio 2004, dopo tre giorni di camera di consiglio emise la sua sentenza dichiarando l’illegittimità costituzionale dell'art.1 della legge Schifani. L'Alta Corte sostenne, fra l'altro, come il lodo prevedesse una sospensione del processo ''generale, automatica e di durata non determinata'', creando così un ''un regime differenziato riguardo all'esercizio della giurisdizione'' con una conseguente violazione dei principi di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) e di difesa (art.24).

Tuttavia, non va dimenticato che la stessa Consulta definì un “interesse apprezzabile”' quello di ''tutelare il sereno svolgimento delle funzioni'' delle alte cariche dello Stato, sempre che tale intesse sia tutelato ''in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto la protezione e' strumentale''.

Le reazioni del Presidente del Consiglio che attacca la Corte Costituzionale

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